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Regolamento dei Servizi e del Personale

Capo II - Assunzioni e progressione giuridica ed economica
  • Art. 52

    (Requisiti di ammissione)(34)

    1. Possono partecipare ai concorsi pubblici per l'accesso agli impieghi presso la Camera i cittadini italiani che posseggono i seguenti requisiti:
      a) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 40 anni. Diversi limiti di età possono essere stabiliti dai singoli bandi di concorso, nonché dalla deliberazione di cui all'articolo 55, comma 1, per l'espletamento delle prove di qualificazione, in relazione alla specifica natura delle professionalità;
      b) idoneità fisica all'impiego valutata in relazione alle mansioni professionali;
      c) godimento dei diritti politici;
      d) titolo di istruzione;
      e) eventuali ulteriori requisiti determinati dal bando di concorso.
    2. Al personale dipendente della Camera non si applicano i limiti di età di cui al comma 1, lettera a).
    3. Qualora a carico dei vincitori dei concorsi risultino sentenze definitive di condanna, o di applicazione della pena su richiesta, per reati che comportino la destituzione, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di disciplina per il personale, anche se siano intervenuti la prescrizione o provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione, il Presidente della Camera, su proposta del Segretario generale, dichiara l'incompatibilità con lo svolgimento di attività e funzioni al servizio dell'istituto parlamentare. Nel caso di sentenze definitive di condanna, o di applicazione della pena su richiesta, per reati diversi da quelli previsti dall'articolo 8 del regolamento di disciplina per il personale, anche se siano intervenuti la prescrizione o provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione, ovvero nel caso di procedimenti penali pendenti, il Presidente della Camera, su proposta del Segretario generale, valuta se vi sia compatibilità con lo svolgimento di attività e funzioni al servizio dell'istituto parlamentare.
    4. I titoli di istruzione che costituiscono requisiti minimi per l'accesso alle singole qualifiche iniziali di ciascun livello sono:
      a) al primo livello, per le qualifiche di assistente parlamentare di primo livello e di operatore tecnico, in relazione ai contenuti professionali, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado ovvero un diploma di istruzione secondaria di primo grado integrato dal possesso di un titolo professionale adeguato alla funzione;
      b) al secondo livello, per le qualifiche di segretario parlamentare di secondo livello, di segretario parlamentare di elaborazione dati di secondo livello e di collaboratore tecnico, in relazione ai contenuti professionali, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
      c) al quarto livello, per le qualifiche di documentarista, di documentarista bibliotecario, di tecnico e di ragioniere, in relazione ai contenuti professionali, laurea di cui alla lettera a) dell'articolo 3 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ovvero diploma universitario di cui all'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341;
      d) al quinto livello, per la qualifica di consigliere parlamentare, in relazione ai contenuti professionali, laurea specialistica di cui alla lettera b) dell'articolo 3 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ovvero diploma di laurea di cui all'articolo 3 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tenendo conto del possesso di ulteriori requisiti stabiliti dal bando di concorso.
    5. La chiamata in servizio dei vincitori dei concorsi è subordinata all'esito favorevole degli accertamenti sanitari disposti dall'Amministrazione.
    Note:
    (34) Articolo sostituito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 188 del 30 luglio 2004, resa esecutiva con D.P. n. 1194 del 3 agosto 2004.